Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) alimentare

Documentazione commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) alimentare

Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) alimentare
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio alimentare in aree pubbliche su posteggio, sono le seguenti:

avvio dell’attività;
subingresso;
cessazione dell’attività.
DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare il commercio alimentare in aree pubbliche su posteggio.

DESCRIZIONE

Per commercio alimentare in aree pubbliche su posteggio, s’intende la vendita di merci alimentari al dettaglio su un’area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, data in concessione all’operatore autorizzato all’attività commerciale[2].

L’attività è disciplinata dagli art. 28 e ss. del D.lgs. n. 114/98 ed è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ai fini della procedura di Registrazione ex art. 6, Regolamento (n. 852/2004/CE). Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Sanità con ordinanza.

L’autorizzazione alla vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività (e sempreché risulti l’annotazione sul titolo abilitativo).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari, sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati al commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nello specifico mercato.

Le regioni possono stabilire che l’autorizzazione sia soggetta a presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ex art. 1, c. 1176, L. n. 296/2007, fermo restando che l’autorizzazione è rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo.

Sulle aree pubbliche è vietato vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 176, c.1 del Regolamento di esecuzione del TULPS, nonché vendere o esporre armi esplosive o oggetti preziosi (art. 30, c.5, D.lgs. n. 114/98).

L’autorizzazione al commercio ambulante su posteggio abilita anche al commercio itinerante nel territorio regionale e alla partecipazione alle fiere nel territorio nazionale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
Regolamento n. 852/2004/CE … sull’igiene dei prodotti alimentari;
D.lgs. n. 42/2004, art. 52;
Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
D.lgs. n. 126/2016;
D.lgs. n. 222/2016;
D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmenteè necessario:

costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
il rilascio di autorizzazioni e concessioni è subordinato a selezione tra i candidati potenziali in base a criteri predeterminati atti ad assicurarne l’imparzialità (art. 16, D.lgs. n. 59/10).[3]

In attuazione dell’art. 70, c.5 del citato D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., con Intesa in sede di Conferenza unificata, sancita in data 5 luglio 2012, sono stati individuati:

i criteri che i comuni devono applicare nelle procedure di selezione;
la durata minima e massima delle concessioni (da 7 a 12 anni);
le disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere, per cui:
le concessioni scadute dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate per sette anni dalla data di entrata in vigore del predetto D.lgs. n. 59/2010 e, quindi, fino al 07 maggio 2017 compreso;
le concessioni in scadenza dopo l’entrata in vigore dell’intesa in sede di Conferenza unificata (05 luglio 2012) e nei cinque anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017 compreso;
le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2010 mantengono efficacia fino alla loro naturale scadenza.
L’art. 8, c.6, del D.L. n. 244 del 30/12/2016ha prorogato al 31 dicembre 2018, il termine di scadenza delle concessioni di commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso e aventi scadenza anteriore al 31/12/2018. La Legge n. 19/2017, di conversione del predetto Decreto, ha riconosciuto la legittimità delle procedure selettive già avviate dai comuni statuendo l’obbligo, per le amministrazioni che non vi avessero ancora provveduto, di attivare tali procedure entro la suddetta data. I comuni dovranno, pertanto, stilare normali graduatorie in esito ai bandi, prevedendo il rilascio dei nuovi titoli abilitativi con decorrenza dal 01 gennaio 2019.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19-bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

59 Avvio Autorizzazione più SCIA Autorizzazione per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

L’autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio.

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.lgs. n. 114/1998, art. 28, c.3

D.lgs. n. 42/2004, art. 52

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

60 Subingresso SCIA unica Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.lgs. n. 114/98, artt. 26, c.5 e 30, c.1

D.lgs. n. 42/2004, art. 52

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

61 Cessazione Comunicazione   D.lgs. n. 114/1998, art. 26, c.5 e 30, c.1

Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc., che giustificano l’adozione della programmazione comunale.
Il Bando di concorso e la correlata modulistica, conformi ai “fac simile” approvati con Documento unitario delle regioni e province autonome n. 16/94CR08/C11 del 3 agosto 2016, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Alla presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell’interessato[4], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze/Comunicazioni presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli di cui all’art. 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione Norme che ne prevedono la produzione

 

Dati identificativi dell’impresa Art. 2195 codice civile
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa Art. 2082 codice civile;
Settore o settori merceologici e ubicazione posteggio Art. 28, c.5, lett. B), d.lgs. N. 114/98
Possesso requisiti morali e professionali [5] Art. 28, c.5, lett. A), d.lgs. N. 114/98, art. 71, d.lgs. N. 59/2010
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011 Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011
Presentazione notifica ex REG. 852/2004/CE[6] Art. 6, c.2, REG. 852/2004/CE
Rispetto disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza, comunitarie e nazionali[7] Art. 28, c.8, d.lgs. N. 114/98
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) tenute ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.[8] Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i..
Dichiarazione preposto[9] Art. 28, c.5, lett. A), d.lgs. N. 114/98.
Rispetto disposizioni di regolarità contributiva[10] Art. 28, c.2bis del d.lgs. N. 114/98

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[11]

Documentazione da allegare all’istanza (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004) Sempre obbligatoria in caso di vendita di prodotti alimentari

Altre Segnalazioni o Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato

q

Comunicazione per subingresso Sempre nel caso di subentro

q

Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004) Sempre obbligatoria in caso di vendita di prodotti alimentari

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

– Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato

ovvero

– Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Ilprocedimento autorizzatorio è soggetto al termine di novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, con operatività del silenzio-assenso (art. 28, c.16, D.lgs. n. 114/98).
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ……. giorni dal ricevimento sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.

[1] La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con il commercio su area pubblica, è soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016;
[2] Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, pertanto, acquisire anche la concessione di occupazione di suolo pubblico.
[3] I titoli abilitativi hanno durata limitata e non possono essere rinnovati automaticamente.
[4] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[9] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività
[10] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[11] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
Modelli
Istanza di autorizzazione

Pagina aggiornata il 02/07/2024

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