Bonus bebè – Assegno di natalità

Documentazione necessaria

Bonus bebè – Assegno di natalità

 

INFORMAZIONI

Si tratta di un sostegno per i neo-genitori in base al quale, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, viene riconosciuto un contributo mensile a decorrere dal mese di nascita o di adozione.

CHI PUÒ FARE DOMANDA

I requisiti per accedere al bonus sono:

  • cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune;
  • ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore a €. 25.000,00.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

ENTITÀ E DURATA DEL CONTRIBUTO

Gli importi annui della prestazione sono stabiliti in base alle fasce ISEE secondo i seguenti criteri:

  • in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
  • se l’ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
  • qualora l’ISEE sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 l’importo dell’assegno è aumentato del 20 per cento.

Il bonus è corrisposto esclusivamente per il primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare.

Per gli eventi (nascite o adozioni/affidamenti preadottivi) del 2020, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.), a differenza di quanto previsto nella precedente normativa (attualmente ancora vigente per gli eventi antecedenti al 2020), l’assegno di natalità verrà ugualmente corrisposto in presenza degli altri requisiti. Tuttavia, non potendosi in tal caso individuare puntualmente la fascia ISEE di riferimento, la prestazione verrà erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo e l’Istituto invierà una comunicazione al richiedente contenente l’avvertenza che, in assenza di un ISEE valido, l’Istituto può riconoscere solo l’importo minimo dell’assegno.

QUANDO E COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

  • sito dell’INPS, servizi per il cittadino, tramite PIN dispositivo
  • Contact Center Integrato – numero verde 803.164 o numero 06.164.164
  • Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.inps.it

Pagina aggiornata il 13/07/2024

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