Noleggio autobus con conducente
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente sono le seguenti:
Avvio dell’attività;
Nulla osta;
Variazioni;
Cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Operatori che intendono esercitare il servizio di noleggio autobus con conducente.
DESCRIZIONE
Per noleggio di autobus con conducente, ai sensi della L. 11 agosto 2003 n. 218, si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa,per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell’importo complessivo dovuto per l’impiego e l’impegno dell’autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo[1].
Sono definite imprese di noleggio autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori (ex D.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009)[2], svolgono attività di trasporto di persone, utilizzando autobusequipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente,rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio di cui all’art. 54, c.1, lett. b), del D.lgs. n. 285/1992, di cui hanno la disponibilità in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.
I contenuti e modalità delle prestazioni che le imprese devono fornire ai clienti, (anche al fine di assicurare il rispetto della normativa interna e comunitaria), sono definiti dalle regioni con propri atti legislativi o regolamentari volti a:
stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;
fissare modalità e procedure per l’accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell’attività.
Le regioni, inoltre, per ottenere un riferimento complessivo sul numero e distribuzione territoriale delle imprese, istituiscono il registro regionale delle imprese dinoleggio di autobus con conducente e inviano annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco delle imprese titolari delle autorizzazionidaesse rilasciate, specificando il numero di autobus in dotazione e di quelli acquistati con finanziamenti pubblici, per la predisposizione e aggiornamento, da parte dello stesso Ministero, dell’Elenco nazionale delle imprese di noleggio di autobus con conducente con sede sul territorio italiano (oggi Registro Elettronico Nazionale di cui all’art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed aggiornato dagli Uffici di Motorizzazione Civile territorialmente competenti).
L’attività è subordinata al rilascio, alle impresein possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori (stabilimento in Italia, onorabilità, idoneità finanziaria e professionale), di apposita autorizzazione da parte delle regioni o dagli enti locali a ciò delegati (Province o Comuni), in cui le imprese hanno sede legale o la principale organizzazione aziendale, la quale consente lo svolgimento professionale dell’attività e l’immatricolazione degli autobus destinati al servizio.
L’autorizzazione, da conservare in copia conforme su ogni autobus, non è soggetta a limiti territoriali, fermo restando che l’esercizio dei servizi internazionali è soggetto al possesso, da parte del titolare/legale rappresentante o di chi dirige l’attività, dell’attestato di idoneità professionale esteso all’attività internazionale.
Le regioni stabiliscono la periodicità delle verifiche per accertare la permanenza dei requisiti.
Ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n. 395/2000 le imprese di trasporto su strada di viaggiatori devono designare la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige l’attività di trasporto in forma continuativa ed effettiva. Tale soggetto, che deve dirigere l’attività di trasporto di una sola impresa, può essere, alternativamente:
amministratore unico, o membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
titolare dell’impresa individuale o familiare o collaboratore dell’impresa familiare;
persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.
I conducenti degli autobus possono essere: lavoratori dipendentio altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
La qualità di dipendente o lavoratore temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa, da cui, nel caso di lavoratore dipendente risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria e che deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio; la qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio[3].
Ai sensi dell’art. 11, L. n. 218/2003, le licenze di noleggio rilasciate dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, possono essere cedutesolo ad impresein possesso dei requisitie condizioni necessari per l’acquisizione delle nuove autorizzazioni.
Il D.M. 11 marzo 2004 ha, infine, definito i parametri di riferimento per l’applicazione delle sanzioni alle diverse tipologie di infrazioni[4].
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Fermo restando il regime autorizzatorio ex L. n. 21/92,le imprese di noleggio di autobus con conducente, sono abilitate all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente.
Ai sensi dell’art.9, L. n. 218/2003, chiunque svolga con autobus immatricolati all’estero servizi di noleggio di autobus con conducente privi delle autorizzazioni o dei documenti di controllo previsti dalla normativa nazionale o comunitaria, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 6.000 euro, ridotta di un terzo nei casi in cui il servizio di trasporto venga effettuato con modalità diverse da quelle indicate nell’autorizzazione o nel documento di controllo.
Ai sensi dell’art.10, L. n. 218/2003, ai servizi occasionali o continuativi di noleggio di autobus con conducente interessanti il territorio di Stati non appartenenti all’Unione europea si applicano le disposizioni di accesso e di contingentamento previste dagli specifici accordi bilaterali attraverso il rilascio delle apposite autorizzazioni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
– L. 11 agosto 2003 n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;
– D.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 “Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998”;
– D.M. 28 aprile 2005, n. 161 “Regolamento di attuazione del D.lgs., n. 395/2000”;
– Regolamento (CE) n. 1071 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009[5];
– Legge Regionale;
– Regolamento regionale/provinciale/comunale per la disciplina dell’attività di noleggio autobus con conducente;
– L. n. 241/1990 e s.m.i.;
– D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante Nuovo Codice della Strada;
– L. 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
– D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Iscrizione all’”Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi”[6] istituito presso il Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Iscrizione all’Albo delle Imprese presso la CC.I.AA.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Alla presentazione dell’istanza/Segnalazione/comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell’interessato[7], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli di cui all’art. 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Segnalazione/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/segnalazione/comunicazione
Norme che ne prevedono la produzione
Dati identificativi del noleggiatore
Art.6, commi 1 e 2, l. 218/2003
Dati identificativi dell’impresa
Art. 2, c.1, l. 218/2003
Dati identificativi del direttore dell’attività
Art. 3, c.1, d.lgs. N. 395/2000;
Iscrizione all’albo di cui all’art.1, L. N. 298/1974
Art.4, c.1, D.lgs. N. 395/2000
Possesso requisiti morali[8]
Artt.5, d.lgs. N. 395/2000, artt.67, d.lgs. N. 159/2011
Capacità finanziaria[9]
Artt.6, d.lgs. N. 395/2000
Idoneità professionale[10]
Artt.7, d.lgs. N. 395/2000
Elementi identificativi del veicolo
Art. 1, c.2, d.lgs. N. 395/2000;
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Documentazione da allegare all’istanza/Scia (a pena di irricevibilità):
Allegati
Denominazione allegato
Casi in cui è previsto l’allegato
q
Procura/Delega
Nel caso di procura/delega a presentare l’istanza
q
Copia documento di identità del/i titolare/i
Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Nel caso di cittadini extracomunitari
q
Documentazione attestante la disponibilità del veicolo da adibire al servizio
Sempre in caso di istanza di autorizzazione
q
Planimetria dei locali in scala 1:100 con indicazione della destinazione d’uso dei locali di rimessa;
Sempre in caso di istanza di autorizzazione
q
Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente comando dei vigili del fuoco o SCIA sostitutiva, in caso di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2;
Sempre in caso di istanza di autorizzazione
q
Valutazione previsionale di impatto acustico, se installati impianti e/o macchinari rumorosi (es. condizionatori, ponti di sollevamento, ecc);
Sempre in caso di istanza di autorizzazione
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati
Denominazione allegato
Casi in cui è previsto l’allegato
q
Procura/Delega
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
q
Copia documento di identità del/i titolare/i
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Nel caso di cittadini extracomunitari
q
Planimetria dei locali in scala 1:100 con indicazione della destinazione d’uso dei locali di rimessa
In caso di specifiche variazioni
q
Valutazione previsionale di impatto acustico, se installati impianti e/o macchinari rumorosi, ad es. condizionatori, ponti di sollevamento, ecc.
In caso di specifiche variazioni
q
Attestazione della capacità finanziaria rilasciata da impresa bancaria ai sensi del D.M. n. 161/2005
In caso di specifiche variazioni
q
Documentazione che attesti di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati
In caso di specifiche variazioni
q
Copia contratto di lavoro e/o atto attributivo delle funzioni dirigenziali nel caso di preposizione alla direzione dell’impresa di persona legata da rapporto di lavoro subordinato, cui le relative attribuzioni sono state espressamente conferite
In caso di specifica variazione
q
Fatture d’acquisto e copia del libretto di circolazione dei nuovi autobus
In caso di specifiche variazioni
q
Documentazione attestante la regolarità dell’assunzione del personale
In caso di specifiche variazioni
q
Autorizzazione originale.
Nel caso di cessazione dell’attività
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati
Denominazione allegato
Casi in cui è previsto l’allegato
q
Attestazione del versamento
Quando previsto dal Comune
q
– Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato
ovvero
– Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo
Obbligatoria in caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione
REQUISITI PER L’AVVIO ED ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Requisiti oggettivi:Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività presuppone:
la disponibilità di una rimessa presso cui sostano i veicoli, ubicata su area privata, di dimensioni compatibili con il numero di mezzi utilizzati per il servizio e a norma con le disposizioni vigenti in materia urbanistica, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
un idoneo parco veicolare.
Requisiti soggettivi.
Requisiti di onorabilità (art.5, c.2, D.lgs. n. 395/2000): essi devono essere posseduti[11]:
dalla personache dirige l’attività di trasporto dell’impresa nonché l’amministratore unico, ovvero i membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della seguente lett. b), per ogni altro tipo di ente;
dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
dal titolare dell’impresa individuale o familiare.
Requisiti dell’idoneità professionale (art.7, 8 e 9, D.lgs. n. 395/2000): Il titolare o il direttore tecnico dell’azienda esercente il servizio di noleggio autobus con conducente, deve essere in possesso della conoscenza delle materie riportate nell’allegato I al D.lgs. n. 395/2000, accertata con il superamento dell’esame di idoneità professionale ex art.8 dello stesso Decreto[12] e l’iscrizione al ruolo conducenti.Coloro che intendono svolgere la direzione dell’attività nell’interesse di imprese che esercitano esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l’esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.
Il requisito dell’idoneità professionale è, comunque, ritenuto sussistente in capo alla persona che provi di aver maturato un’esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell’interesse di una o più imprese, stabilite nell’Unione europea, o negli altri Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, la direzione dell’attività ed abbia superato la prova d’esame di controllo di cui all’art.8, c.4 del Decreto; l’esperienza pratica: a) si considera continuativa se la direzione è stata svolta senza interruzione o con un interruzioni singolarmente considerate, non superiori a sei mesi; b) si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla prova d’esame di controllo, la direzione è in corso di svolgimento o è cessata o interrotta da non più di sei mesi.
L’esercizio dell’attività presuppone l’utilizzo di personale idoneo a condurre i veicoli della categoria ai sensi dell’art.116, D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), in possesso di certificazione di abilitazione professionale.
Requisito della capacità finanziaria (art. 6, c.2. D.lgs. n. 395/2000): il requisito della capacità finanziaria è soddisfatto allorquando, in base ai conti annuali, certificati da un revisore o altro soggetto riconosciuto, l’impresa dimostri di disporre di un capitale e riserve per un valore di almeno 9.000,00 euro quando è utilizzato un solo autoveicolo ed ulteriori 5.000,00 euro per ogni autoveicolo supplementare impiegato. La prova della sussistenza del requisito può essere fornita mediante un’attestazione rilasciata da istituti di credito secondo quanto disposto dall’art.21 del D.lgs. n. 395/2000.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione è soggetto ad un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento dell’istanza (salvo diversi termini stabiliti dalle specifiche discipline regionali), entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento/rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione/diniego.
L’attività, oggetto della Sciapuò essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato).In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazionepuò essere iniziata dalla data della sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro …….. giorni dal ricevimento sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.
[1] Ai sensi dell’art. 8 della L. n 218/2003 in caso di violazione delle sue disposizioni l’autorità che procede all’applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale violazione alla regione che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività in capo all’impresa contravventrice per l’adozione degli eventuali, ulteriori, provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni regionali.
[2]La disciplina dell’attività è stata modificata con l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1071/2009, in vigore dal 4 dicembre 2011, che reca norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada, abrogando la precedente Direttiva 92/26/CE.
L’impresa deve indicare almeno una persona fisica – il gestore dei trasporti (che esercita i compiti riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure) – in possesso dei requisiti prescritti, che:
a) diriga effettivamente e continuativamente le attività di trasporto dell’impresa;
b) sia legato all’impresa (ad es. dipendente, direttore, proprietario o azionista, o l’amministri o, se l’impresa è individuale, sia il titolare);
c) sia residente nel territorio in cui ha sede l’impresa.
Questi può dirigere le attività di trasporto di un massimo di quattro imprese diverse, esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo cinquanta veicoli, svolgendo il proprio compito nell’interesse della singola impresa.
[3] In caso di inottemperanza è prevista, ai sensi dell’art. 6, L. n. 318/2003, la sanzione del pagamento da 500 a 2.000 euro.
[4]a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, da intendersi come il complesso delle norme dirette a garantire l’incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli che al loro impiego nel servizio (sanzione pecuniaria da 500 a 3000 €);
b) infrazioni riguardanti l’inosservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, ossia le norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell’atto autorizzativo (sanzione pecuniaria da 500 a 2000 €, e, in caso di reiterazione, sospensione dell’autorizzazione da venti a quaranta giorni);
c) infrazioni riguardanti l’inosservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ossia le norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell’impresa, dei requisiti ed atti necessari al corretto svolgimento dell’attività (sanzione pecuniaria compresa tra 200 e 1500 € e sospensione dell’autorizzazione, in caso di reiterate violazioni, da 7 a 30 giorni);
E’ prevista, altresì, l’ipotesi di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni riguardanti l’inosservanza delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, ossia le norme dirette ad assicurare che i servizi di trasporto forniti all’utenza rispondano a criteri di confort, di igiene e di comunicazione con l’utenza adeguati (sanzione pecuniaria da 100 a 1000 €).
Il Decreto prevede, inoltre, che le regioni revochino l’autorizzazione quando un’impresa effettui il servizio con l’autorizzazione sospesa o incorra, nell’arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni e, infine, che nel caso in cui venga comminata una sanzione in violazione delle prescrizioni di cui alla L. n. 218, l’autorità che procede all’applicazione della sanzione segnali la violazione alla regione che ha rilasciato l’autorizzazione, per l’adozione degli eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalle disposizioni regionali.
[5] Che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada, in vigore dal 4 dicembre 2011 e abroga la Direttiva 96/26/CE.
[6] Art.1, L. n. 298/1974 “Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi…”;
[7] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[8]Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9]Non è necessario autocertificarla nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10]Non è necessario autocertificarla nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[11] 2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell’onorabilità in capo alla persona che: a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e della condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3-bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011); b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall’articolo 19, comma f, numeri 2 e 4 dei codice penale; c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi; d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all’art.3 della L. 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli artt. 73, c.1, e 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all’art.189, c.6 e c.7, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all’art.12 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all’art. 282 del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all’art. 18, c.3 della L. 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all’art. 186, c.2, anche in combinato disposto con l’art. 187, c.4, del D.lgs. 285/1992; f) abbia subito, in via definitiva, l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 26 della L. n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l’esercizio abusivo della professione di cui all’art. 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell’ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l’accertamento di cui all’art.167, c.10 del D.lgs. n. 285 del 1992; g) abbia subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale; h) sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitatone a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. h-bis) sia stata oggetto di un’informativa antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni)). 3. Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta commutata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima. 4. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. 5. L’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto di cui all’articolo 1, commi 2 e 3. 6. La persona che esercita la direzione dell’attività perde comunque il requisito dell’onorabilità anche nel caso di violazione degli artt. 589, c.2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, c.2, 187, c.4, del D.lgs. n. 285/1992 o delle violazioni di cui al c.2, lett. f),commesse dal lavoratore dipendente, nell’esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni. La sussistenza del requisito dell’onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che precedono. il requisito dell’onorabilità è riacquistato: a) a seguito di concessione della riabilitazione di cui all’art. 178 del codice penale, sempreché non intervenga la revoca di cui all’art. 180 del medesimo codice; b) in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate; c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del c.2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.
[11] Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento CE 1071/2009 “Gli Stati membri verificano periodicamente che le modalità secondo cui tali autorità od organismi organizzano gli esami siano conformi all’allegato I”.
[12] Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento CE 1071/2009 “Gli Stati membri verificano periodicamente che le modalità secondo cui tali autorità od organismi organizzano gli esami siano conformi all’allegato I”.
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Pagina aggiornata il 15/07/2024