Avvio d'impresa ed inizio attività

Data di pubblicazione:
08 Marzo 2021
Avvio d'impresa ed inizio attività

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) informatizzato renderà possibile l'avvio d'impresa in un solo giorno contestualmente all'invio della Comunicazione Unica. Dal primo aprile 2010, attraverso la Comunicazione Unica, tutti gli adempimenti burocratici per aprire un'azienda vengono avviati in un'unica procedura telematica. e iscrizione Inps. Gia, quindi, con la Comunicazione Unica, si poteva costituire in un giorno, in un'unica pratica, un'impresa. Con lo Sportello Unico per le Attività Produttive telematico sarà possibile avviare nello stesso giorno anche l'attività di impresa. Alla semplificazione burocratica concorre la definizione della SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, necessaria per avviare un'impresa, anche edilizia (art.49 comma 4bis del DL 78/2010, convertito con legge 122/2010). Si tratta di una modalità diversa dalla Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), che prevedeva un tempo tecnico non inferiore ai 30 giorni. La SCIA sostituisce qualsiasi atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale. Costituisce comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti che le varie leggi prevedono. Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria "Procedimento automatizzato o con SCIA"- Entro marzo 2011 Lo Sportello Unico dovrà operare in modalità telematica per i provvedimenti soggetti a SCIA. La segnalazione verrà presentata al SUAP. In caso di contestualità con gli altri adempimenti d'impresa (AE, RI, INAIL o INPS) la SCIA rientrerà nella pratica di Comunicazione Unica e verrà presentata al Registro Imprese, che la trasmetterà immediatamente al SUAP. Il rilascio di apposita ricevuta telematica, da parte del SUAP, alla presentazione della SCIA consentirà al richiedente di avviare immediatamente l'intervento o l'attività imprenditoriale. Tale ricevuta viene a costituire titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 241/1990, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta emessa automaticamente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide. "Procedimento unico automatizzato o ordinario"- Entro settembre 2011 Entra in vigore dell'intero regolamento per i SUAP. Da questa data, oltre al procedimento automatizzato o con SCIA, si attua il procedimento unico ordinario di autorizzazione per le attività produttive. Nei casi in cui è prevista la SCIA, le istanze per l'esercizio delle attività sono presentate al SUAP che entro trenta giorni dal ricevimento può richiedere all'interessato una documentazione integrativa, dopodiché l'istanza si intende correttamente presentata. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro 30 giorni e questo coctituisce titolo unico per lo svolgimento delle attività richieste

Ultimo aggiornamento

Sabato 24 Febbraio 2024