Attività di scuole nautiche
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Scuole nautiche sono le seguenti:
avvio dell’attività[1];
subingresso[2];
cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di Scuole nautiche.
DESCRIZIONE
Per attività di Scuole nautiche si intende il servizio di istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
Le categorie delle patenti nautiche sono stabilite dagli artt. 25 e ss. del D.M. 146/2008.
I requisiti minimi di capacità finanziaria, i requisiti dei locali e delle attrezzature, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico, dei titoli in possesso del personale docente e dei requisiti soggettivi, nonché della durata minima dei corsi di istruzione e formazione dei candidati sono stabiliti dalle specifiche legislazioni regionali e dal D.M. 146/2008.
Le Scuole nautiche devono disporre di un’unità da diporto dotata di polizza assicurativa, per le esercitazioni pratiche e lo svolgimento degli esami.
Le patenti nautiche hanno validità di10 anni dalla data di rilascio o convalida e di 5 anni da tale data per coloro che hanno superato i 60 anni.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI:
La Scuole nautiche non possono esercitare le attività successive al conseguimento della patente nautica, quali ad es. le pratiche di convalida, cambio residenza, rinnovo e duplicato di patenti di nautica, per il cui svolgimento è necessario infatti acquisire l’ulteriore autorizzazione per l’attività di consulenza automobilistica ex L. n. 264/1991.
La locazione di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto al conduttore, che esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi, per un periodo di tempo determinato[3].
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.lgs. n. 171/2005 art. 42;
D.M. 29 luglio 2008 n. 146;
Specifiche normative regionali;
Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ
REGIME AMMINISTRATIVO
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
99
Avvio dell’attività
SCIA
D.lgs. n. 171/2005, art. 42, D.M. n. 146/2008 e specifiche normative regionali
Subingresso
Comunicazione
Cessazione
Comunicazione
Allapresentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[4], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione
Norme che ne prevedono la produzione
Dati identificativi dell’impresa
Art. 2195 codice
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa
Art. 2082 codice civile
Ubicazione, denominazione e natura
Specifiche disposizioni regionali
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie[5]
Specifiche disposizioni comunali
Requisiti dei locali, attrezzature, strumenti, mezzi nautici e materiale didattico[6]
Specifiche legislazioni regionali
Durata minima dei corsi di istruzione[7]
Specifiche legislazioni regionali
Possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento[8]
Art. 42 c. 6, dm 146/2008
Capacità finanziaria del titolare[9]
Specifiche legislazioni regionali
Requisiti morali[10]
Art. 37, D.M. n. 146/2008 e art. 67, d.lgs. N.159/2011 (legge antimafia)
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[11]
D.lgs. N. 81/2008
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali
Art. 13, D. Lgs. N. 196/2003
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000
Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi[12]
Artt. 67 e 85, D. Lgs. N. 159/2011
Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale
Art. 2, c.2, D. Lgs N. 126/2016
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[13]
Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati
Denominazione allegato
Casi in cui è previsto l’allegato
q
Procura/Delega
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
q
Copia del documento di identità del/i titolare/i
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Nel caso di cittadini extracomunitari
q
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del personale docente (allegato A del modello + copia del documento d’identità)
Sempre, in presenza di insegnanti diversi dal titolare/legale rappresentante
q
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità)
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati
Denominazione allegato
Casi in cui è previsto l’allegato
q
Procura/Delega
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
q
Copia documento di identità del/i titolare/i
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Nel caso di cittadini extracomunitari
q
Dichiarazione da parte del Notaio
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione
q
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale
Nel caso di cessazione dell’attività
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati
Denominazione allegato
Casi in cui è previsto l’allegato
q
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali: non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno), o hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a 3 anni (salvo che non sia intervenuta riabilitazione) o condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/11). In caso di impresa individuale, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e docenti; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, docenti e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/2011.
Non essere stato dichiarato fallito e non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.
Capacità finanziaria: i requisiti di capacità finanziaria, sono stabiliti dalle specifiche normative regionali[14];
Abilitazione professionale: possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche, i soggetti in possesso dell’abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all’art.4 del D.M. Ministro dei trasporti 30 novembre 2007 o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che sono in possesso di patente nautica per la navigazione senza alcun limite rilasciata da almeno cinque anni (art. 42, c. 6, D.M. 146/2008).[15]
Età e titolo di studio: compimento del diciottesimo anno d’età e possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato.
Requisiti oggettivi:
Idoneità urbanistica, edilizia, di destinazione d’uso e igienico-sanitario dei locali.
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2006.
Conformità dei locali, attrezzature, strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico alle prescrizioni delle vigenti normative regionali.
Disponibilità di almeno un’unità da diporto per le esercitazioni pratiche e lo svolgimento degli esami, dotata di polizza assicurativa.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/1990.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ………. giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.
[1] Nel caso di apertura di ulteriori sedi di scuola nautica oltre quella principale, per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione dei requisiti morali, professionali e della capacità finanziaria di cui alla normativa vigente. Sono equiparati alla nuova apertura anche le ipotesi di conferimento di azienda in società (di persone o di capitali) e il trasferimento della proprietà dell’azienda;
[2] In caso di trasferimento della proprietà dell’azienda, deve essere garantita la continuità nell’esercizio dell’attività di scuola nautica;
[3] Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme;
[4] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[5] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarla nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[11] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[12] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[13] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[14] Nel caso di apertura di ulteriori sedi di scuola nautica oltre quella principale, per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione dei requisiti morali, professionali e della capacità finanziaria di cui alla normativa vigente. Sono equiparati alla nuova apertura anche le ipotesi di conferimento di azienda in società (di persone o di capitali) e il trasferimento della proprietà dell’azienda;
[15] L’attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana;
Modelli
SCIA per l’avvio dell’attività
Pagina aggiornata il 15/07/2024