Centri di revisione di veicoli a motore
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Centri di revisione di veicoli a motore sono le seguenti:
avvio dell’attività;
subingresso[1];
cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di Centri di revisione di veicoli a motore.
DESCRIZIONE
Per attività di Centri di revisione di veicoli a motore, si intende il servizio di revisione generale o parziale dei veicoli a motore e loro rimorchi, per accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per assicurare il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore fino a 16 persone o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5t. può affidare in concessione quinquennale le revisioni a imprese di autoriparazione o imprese che, esercendo in prevalenza commercio di veicoli esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione.
Le imprese che intendono esercitare la revisione dei veicoli devono essere autorizzate ai sensi dell’art. 80, c.8, D.lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e svolgere effettivamente tutte le attività previste dall’art. 1, L. n. 122/1992 (meccatronica – gommista – carrozzeria). Per ogni sede operativa devono sussistere i requisiti di cui ai commi 2 e 3, art. 239, D.P.R. n. 495/92[2] e devono essere richieste e rilasciate distinte autorizzazioni.
Le revisioni possono essere, altresì, affidate in concessione a consorzi e società consortili, anche cooperative, costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del registro, in modo da garantire l’iscrizione in tutte le sezioni, le quali devono essere in possesso dei requisiti ex art. 239, commi 4 e ss. del D.P.R. n. 495/92.
Le imprese esercenti la revisione dei veicoli a motore devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, attrezzature e locali idonei al corretto esercizio delle attività e devono documentare per ogni unità locale, la preposizione di un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti personali e tecnico professionali di cui all’art. 240, D.P.R. n. 495/92. Ove in possesso di tale requisito, può essere preposto anche il titolare dell’officina mentre non può essere preposto un consulente o professionista esterno.
I requisiti dei locali e delle attrezzature sono stabiliti dall’art. 241, D.P.R. n. 495/1992.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada”;
D.lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”;
D.P.R. n. 151/2011;
Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
procedere all’iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Qualora l’Istanza/Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ
REGIME AMMINISTRATIVO
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
100
Avvio dell’attività
Autorizzazione più SCIA
Autorizzazione per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.
D. Lgs. n. 285/1992 art. 80, c.8
D. Lgs. n. 112/1998, art. 105, c.3
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69
Subingresso
Comunicazione
Cessazione
Comunicazione
Allapresentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Segnalazione/Comunicazione
Norme che ne prevedono la produzione
Dati identificativi dell’impresa
Art. 2195 Codice
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa
Art. 2082 Codice Civile
Ubicazione e tipologia attività
Art. 239, D.P.R. n. 495/1992
Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici[4]
Art. 240, D.P.R. n. 495/1992 e art. 67, D. Lgs. N.159/11
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie[5]
Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali
Requisiti dei locali, attrezzature,[6]
Art. 241, D.P.R. n. 495/1992
Rispetto norme di prevenzione incendi[7]
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[8]
D.lgs. N. 81/2008
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali
Art. 13, D. Lgs. N. 196/2003
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000
Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi[9]
Art. 240, D.P.R. n. 495/1992 e artt. 67 e 85, D.lgs. N. 159/2011
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[10]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati
Denominazione allegato
Casi in cui è previsto l’allegato
q
Procura/Delega
Nel caso di procura/delega a presentare la domanda
q
Copia documento di identità del/i titolare/i
Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Nel caso di cittadini extracomunitari
q
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del Titolare/Responsabile tecnico (Allegato A del modello + copia del documento d’identità)
Sempre
q
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità)
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante
q
Attestazione di affidamento della capacità finanziaria
Sempre
q
SCIA prevenzione incendi
Sempre
Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati
Denominazione allegato
Casi in cui è previsto l’allegato
q
Procura/Delega
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
q
Copia del documento di identità del/i titolare/i
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Nel caso di cittadini extracomunitari
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati
Denominazione allegato
Casi in cui è previsto l’allegato
q
Procura/Delega
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
q
Copia documento di identità del/i titolare/i
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Nel caso di cittadini extracomunitari
q
Dichiarazione da parte del Notaio
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione
q
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale
Nel caso di cessazione dell’attività
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati
Denominazione allegato
Casi in cui è previsto l’allegato
q
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione
q
– Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero
– Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti delle imprese:
Ai sensi dell’art. 239, D.P.R. n. 495/1992, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
essere iscritte nel registro imprese o albo imprese artigiane ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall’art.1, c.3, L. n. 122/92 (meccatronica-gommista-carrozzeria);
possedere adeguata capacità finanziaria, dimostrata mediante attestazione di affidamento rilasciata da: 1) aziende o istituti di credito; 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50;
avere sede in una delle province per cui il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all’art.80, c.8, del Codice della strada;
Le imprese devono inoltre essere dotate di locali con: a) officina non inferiore a 120 m²; b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m; c) ingresso con larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m. ed essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell’appendice X al Titolo III;
Ciascuna imprese facenti parte di consorzi/società consortili tra imprese di autoriparazione, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 239/ D.P.R. n. 495/1992:
deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese raggruppate (eventualmente in comune diverso, anche di diversa provincia, purché tutti detti comuni siano limitrofi ed almeno uno sia compreso nella provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione e qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti);
essere iscritta nel registro imprese o albo imprese artigiane ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall’art.1, c.3, L. n. 122/92 (meccatronica-gommista-carrozzeria)[11];
partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate; ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio e le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2, art. 239, D.P.R. n. 495/1992, non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;
avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti: 1) superficie non inferiore ad 80 m²; 2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m; 3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m[12].
essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell’appendice X al Titolo III.
Requisiti personali e professionali dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici:
Ai sensi dell’art. 240, D.P.R. n. 495/92, i requisiti personali e professionali del titolare dell’impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:
maggiore età;
non essere sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o di prevenzione;
non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
essere cittadino italiano o altro stato membro della Comunità Europea o di altro Stato con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;
aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
Il responsabile tecnico deve, inoltre, svolgere la propria attività continuativamente presso la sede operativa dell’impresa o consorzio cui è stata rilasciata la concessione, non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione. In caso di temporanea assenza o impedimento, può essere sostituito, per non più di trenta giorni l’anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
Ai sensi dell’art. 67, D. Lgs. n. 159/11: non possono, inoltre, ottenere l’autorizzazione coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a 3 anni (salvo riabilitazione) o condanna con sentenza definitiva per i delitti di cui all’art. 51, c.3 bis Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. In caso di impresa individuale, i requisiti devono essere posseduti da titolare ed eventuale responsabile tecnico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, responsabile tecnico e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D. Lgs. n. 159/11.
Abilitazione professionale: possono svolgere le funzioni di Responsabile tecnico i soggetti che hanno superato un apposito corso di formazione, organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
Requisiti dei locali e attrezzature:
Idoneità urbanistica, edilizia, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria dei locali.
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2006.
Dotazione di attrezzature e strumentazioni indicate nell’appendice X al titolo III del D.P.R. n. 495/1992 approvate, od omologate dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere presentata al SUAP.
I termini del procedimento autorizzatorio sono di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza completa.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
Qualora, dai controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, che deve essere presentata contestualmente all’istanza, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro …….. giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
[1] In caso di trasferimento della proprietà dell’azienda, deve essere garantita la continuità nell’esercizio dell’attività di Centro di revisione di veicoli a motore;
[2] 2.Le imprese, al fine dell’affidamento in concessione delle revisioni, devono possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro o albo ex art.10, D.P.R. n. 558/99 ed esercitare effettivamente tutte le attività di cui all’art.1, c.3, L. n. 122/92;
b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un’attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:
1) aziende o istituti di credito;
2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire;
c) avere sede in una delle province per cui il Ministro dei trasporti e della navigazione si sia avvalso della facoltà ex art.80, c.8, D.lgs. n. 285/92.
3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere:
a) superficie di officina non inferiore a 120 m²;
b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.
3-bis. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell’appendice X al presente titolo.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[11] Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell’àmbito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall’art.1, c.3, della L. n. 122/1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;
[12] 2 e 2,5 metri, in caso di imprese esercenti esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote;
Modelli
Istanza di autorizzazione
Pagina aggiornata il 15/07/2024