Strutture ricettive
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività ricettiva, sono le seguenti:
avvio dell’attività;
subingresso
cessazione dell’attività.
ENTI COMPETENTI
Comune;
ASL;
Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare l’attività ricettiva.
DESCRIZIONE
Per attività ricettiva, s’intende l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità. Le strutture ricettive possono essere classificate in:
strutture ricettive alberghiere (alberghi e residenze turistico-alberghiere);
strutture ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici);
strutture ricettive extralberghiere (case per ferie, ostelli, rifugi, affittacamere e case e appartamenti per vacanza gestiti in forma di impresa);
altre tipologie ricettive (appartamenti ammobiliati per uso turistico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuaria di alloggio e prima colazione – Bed and Breakfast – strutture agrituristiche – Agriturismo).
L’attività, disciplinata dall’art. 86, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) e dalle specifiche normative regionali, è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ex art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei casi previsti).
Nell’ambito dell’attività ricettiva rientra anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati in tali strutture in occasione di manifestazioni e convegni ivi organizzati. A questa tipologia di somministrazione non si applica la programmazione comunale (art. 3, c.6, L. n. 287/1991).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
L. n. 287/1991 “… normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”;
D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
Regolamento n. 852/2004/CE … sull’igiene dei prodotti alimentari;
D.P.R. n. 151/2011;
Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
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Strutture ricettive | SCIA unica | SCIAper avvio dell’attività piùSCIA per notifica sanitaria:
Lanotifica sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. In caso di strutture con più di 25 posti letto, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. In caso di ulteriori attività si applicano i relativi regimi amministrativi. |
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 66 D.lgs. n. 59/2010 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
Subingresso |
Comunicazione |
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Cessazione |
Comunicazione |
Allapresentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutivanecessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio | Art. 86 tulps (r.d. n. 773/1931) e specifiche discipline regionali |
Rispetto norme igienico-sanitarie[2] | Regolamento n. 852/2004/ce |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e di sicurezza nei luoghi di lavoro[3] | Specifiche discipline regionali e art. 64, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Possesso requisiti morali e professionali[4] | Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[5] | Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Requisiti di onorabilità ex artt. 11 e 92 Tulps[6] | Artt. 11 e 92, Tulps |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[7] | Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Dichiarazione preposto[8] | Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[9]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) | Sempre obbligatoria |
q |
SCIA prevenzione incendi | In caso di strutture con più di 25 posti letto |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie (comprese quelle ex Reg.to n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme, in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei casi previsti).
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività ricettiva occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[10].
Infine, l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande presuppone il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71, c.1 e ss., D.lgs. n. 59/2010.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per effetto della disposizioneintrodotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Sciapuò essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti a tale normativa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ……….. giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Necessari per la somministrazione di alimenti e bevande. Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Solo in caso di somministrazione di alimenti e bevande. Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività
[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[10] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art. 92 – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Modelli:
SCIA per strutture ricettive alberghiere
SCIA per strutture ricettive all’aria aperta
Pagina aggiornata il 03/07/2024