Convocazione del Consiglio Comunale del 29.05.2024

Dettagli della notizia

Convocazione Consiglio Comunale il 29.05.2024 (seconda convocazione il 30.05.2024) per variazione di cassa, rendiconto 2023, piano aziendale e cessione di area in Gallese.

Data:

24 Maggio 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Si comunica che il Consiglio Comunale di Gallese è convocato in seduta pubblica ordinaria il giorno 29 maggio 2024, e in seconda convocazione il giorno 30 maggio 2024 alle ore 21:00, presso la sala consiliare in Piazza Duomo n. 1.

Ordine del Giorno:

  1. Comunicazione al Consiglio Comunale della variazione alle dotazioni di cassa approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 35/2024.
  2. Approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2023 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000.
  3. Approvazione del piano di utilizzazione aziendale e relativo schema di convenzione secondo la legge della Regione Lazio n. 38/1999, richiedente Società Agricola Cupidi Alessio & Leonardi Roberta S.S., rappresentante legale Cupidi Claudia.
  4. Cessione in proprietà di un’area già concessa in diritto di superficie situata nel Comune di Gallese. Richiedente Katzarova Vladimirova Boriana, proprietaria superficiale della particella n. 507 sub 24 e 8 del Foglio n. 14.

Si invita la cittadinanza interessata a partecipare e a prendere visione dell'ordine del giorno completo presso gli uffici comunali o sul sito ufficiale del Comune di Gallese.

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Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è l'assemblea pubblica, rappresentativa di ogni Comune, ente locale previsto dall'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana. È regolato dal decreto legislativo nº 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Le materie di competenza del Consiglio sono definite dalla legge. Tra le principali vi sonoː lo statuto dell'ente, il bilancio, il conto consuntivo, il piano urbanistico comunale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti locali. Il Consiglio Comunale è organizzato come di seguito:

  • Presidente del Consiglio Comunale, tradizionalmente individuato come seconda carica istituzionale del Comune dopo il Sindaco, ha autonomi poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché di convocazione del medesimo. È eletto alla prima seduta del Consiglio.
  • Commissioni consiliari, hanno funzioni consultive, o di controllo, di indagine o conoscitive.
  • Gruppi Consiliari, composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.
  • Conferenza dei capigruppo, costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consiliari, è presieduta dal Presidente del Consiglio. Ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del Consiglio.
Le sedute possono essere ordinarie, cioè quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche di governo, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione. Le altre sono considerate straordinarie. Possono essere pubbliche, oppure segrete, cioè senza pubblico, quando gli argomenti trattati possono ledere la riservatezza delle persone. Il voto dei consiglieri comunali di regola è palese. È segreto nel caso in cui coinvolga persone. Il consiglio comunale rimane in carica per cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione (art. 51, comma 1, Tuel); la decadenza si ha in due casi:
  1. variazione di almeno un quarto della popolazione (fusioni di comuni, incorporazione di altro comune, distacco di una frazione) perché il consiglio non può più considerarsi rappresentativo della comunità che lo ha eletto;
  2. dimissioni della metà più uno dei consiglieri (art. 141 comma 1 lett. b n.3 TUEL), dimissioni che devono essere contestuali altrimenti opera la surroga.
Lo scioglimento infine opera per le seguenti cause:
  • quando il consiglio compie atti contrari alla costituzione
  • quando il consiglio commette gravi e persistenti violazioni di legge;
  • nel caso di gravi motivi di ordine pubblico;
  • per dimissioni del sindaco o approvazione della mozione di sfiducia da parte del consiglio nei confronti del sindaco;
  • per decadenza del sindaco a seguito di incompatibilità sopravvenuta, dichiarata dal Consiglio Comunale a completamento del relativo iter (art. 69 TUEL), viene dichiarato lo scioglimento del Consiglio Comunale, ma resta in carica fino al primo turno elettorale utile, fino alle elezioni le funzioni del sindaco vengono svolte dal Vice Sindaco (art. 53 Tuel);
  • mancata approvazione del bilancio entro i termini.

Piazza Duomo, 1 - 01035

Ultimo aggiornamento: 05/12/2024, 10:08

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